Art. 44
Stabilimento protetto dai vettori
In vigore dal 17 dic 2019
Stabilimento protetto dai vettori
1. Su richiesta dell’operatore, l’autorità competente può concedere lo status di «stabilimento protetto dai vettori» agli stabilimenti o alle strutture conformi ai criteri di cui all’allegato V, parte II, capitolo 3.
2. L’autorità competente verifica con l’appropriata frequenza, ma almeno all’inizio, nel corso e alla fine del periodo di protezione prescritto, l’efficacia delle misure attuate mediante una trappola per vettori all’interno dello stabilimento.
3. L’autorità competente ritira immediatamente lo status di stabilimento protetto dai vettori quando non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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