Art. 42 · Misure di controllo delle malattie in caso di conferma dell’infezione da BTV

Art. 42

Misure di controllo delle malattie in caso di conferma dell’infezione da BTV

In vigore dal 17 dic 2019
Misure di controllo delle malattie in caso di conferma dell’infezione da BTV 1.   In caso di conferma dell’infezione da BTV, l’autorità competente: a) conferma il focolaio e, se necessario, istituisce o estende la zona contemplata dal programma di eradicazione; b) conduce un’indagine epidemiologica, se necessario; c) limita i movimenti di animali della popolazione animale interessata dallo stabilimento in cui sono detenuti, salvo se autorizzati ai fini della macellazione immediata; d) limita i movimenti di materiale germinale degli animali della popolazione animale interessata dallo stabilimento in cui sono detenuti; e) dispone pertinenti misure di riduzione dei rischi, se lo ritiene necessario e tecnicamente fattibile, per prevenire o ridurre l’esposizione degli animali della popolazione animale interessata agli attacchi dei vettori; f) applica le misure di controllo delle malattie di cui all’ a tutti gli stabilimenti aventi una connessione epidemiologica con il caso confermato, compresi quelli che detengono animali della popolazione animale interessata la cui esposizione ai vettori infettivi è analoga a quella del caso confermato. 2.   Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e al fine di prevenire la diffusione della malattia, se lo ritiene necessario l’autorità competente: a) impone agli operatori degli stabilimenti che detengono bovini, ovini o caprini e, se necessario, altre popolazioni animali interessate di provvedere alla vaccinazione dei propri animali contro i pertinenti sierotipi di BTV, come previsto all’, paragrafo 1, lettera d); b) svolge indagini e monitoraggio riguardanti lo stato sanitario della popolazione animale interessata in prossimità dello stabilimento in cui è detenuto il caso confermato. 3.   Le misure di cui al presente articolo possono essere revocate se l’autorità competente ritiene che non siano più necessarie per limitare il rischio di diffusione della malattia.
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