Art. 34
Obblighi dell’autorità competente nel contesto dei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV
In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi dell’autorità competente nel contesto dei programmi di eradicazione dell’infezione da RABV
1. L’autorità competente:
a)
effettua la sorveglianza dell’infezione da RABV ai fini:
i)
dell’individuazione precoce dell’infezione; e
ii)
del follow-up dell’evoluzione del numero di animali infetti, che comprende, conformemente a un approccio basato sui rischi, la raccolta e l’esecuzione di prove su volpi selvatiche e altri carnivori selvatici trovati morti;
b)
attua misure di controllo delle malattie in caso di sospetto o conferma dell’infezione da RABV, come previsto agli ;
c)
applica, se necessario, misure di riduzione dei rischi per prevenire la diffusione del RABV attraverso i movimenti di cani, gatti e furetti.
2. Se lo ritiene necessario, l’autorità competente dispone:
a)
la vaccinazione e il monitoraggio dell’efficacia della vaccinazione, conformemente all’allegato V, parte I, capitolo 1, sezione 2, delle volpi selvatiche e, se del caso, degli altri animali di cui all’, paragrafo 3;
b)
l’identificazione e la registrazione di cani, gatti e furetti;
c)
restrizioni dei movimenti di pertinenti animali detenuti delle specie di cui all’, paragrafo 3, che non sono vaccinati contro l’infezione da RABV conformemente all’allegato V, parte I, capitolo 1, sezione 1;
d)
le misure di cui all’ quando un animale di una specie elencata ha ferito una persona o un animale senza una motivazione comprensibile e in contrasto con il suo normale comportamento oppure ha mostrato un cambiamento inspiegabile a livello di comportamento, cui ha fatto seguito la morte entro 10 giorni.
Storico versioni
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