Art. 27.tit_1 · Esecuzione di prove sugli animali e allontanamento degli stessi dagli stabilimenti infetti

Art. 27.tit_1

Esecuzione di prove sugli animali e allontanamento degli stessi dagli stabilimenti infetti

In vigore dal 17 dic 2019
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:689:oj#art-27.tit_1