Art. 99
Procedure di emergenza
In vigore dal 17 dic 2019
Procedure di emergenza
In caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine degli animali terrestri detenuti o delle uova da cova destinati ad essere spostati in un altro Stato membro rispetta i dispositivi di emergenza stabiliti a norma dell’articolo 134, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
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