Art. 99 · Procedure di emergenza

Art. 99

Procedure di emergenza

In vigore dal 17 dic 2019
Procedure di emergenza In caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine degli animali terrestri detenuti o delle uova da cova destinati ad essere spostati in un altro Stato membro rispetta i dispositivi di emergenza stabiliti a norma dell’articolo 134, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:688:oj#art-99