Art. 96
Obblighi di informazione degli operatori relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti
In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi di informazione degli operatori relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali terrestri detenuti
Gli operatori che inviano una notifica all’autorità competente del proprio Stato membro di origine conformemente all’articolo 152 del regolamento (UE) 2016/429 forniscono a tale autorità le informazioni relative a ciascuna partita di animali terrestri detenuti destinata a essere spostata in un altro Stato membro, quali previste:
a)
all’allegato VIII, parte 1, punto 1, lettere da a) a d), per quanto riguarda gli animali terrestri detenuti destinati a essere spostati in un altro Stato membro, ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti;
b)
all’allegato VIII, parte 2, per quanto riguarda i bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti.
Storico versioni
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