Art. 93
Notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti tra Stati membri di bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti
In vigore dal 17 dic 2019
Notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti tra Stati membri di bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti
In caso di movimenti verso un altro Stato membro di bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti, l’operatore dello stabilimento di origine notifica in anticipo all’autorità competente dello Stato membro di origine la partenza di tali bombi.
Storico versioni
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