Art. 90
Certificazione sanitaria per gli ungulati e il pollame detenuti destinati all’esportazione in paesi terzi durante i movimenti dallo Stato membro di origine attraverso il territorio di altri Stati membri fino alla frontiera esterna dell’Unione
In vigore dal 17 dic 2019
Certificazione sanitaria per gli ungulati e il pollame detenuti destinati all’esportazione in paesi terzi durante i movimenti dallo Stato membro di origine attraverso il territorio di altri Stati membri fino alla frontiera esterna dell’Unione
Gli operatori provvedono affinché gli ungulati o il pollame detenuti destinati all’esportazione in un paese terzo che sono trasportati fino alla frontiera esterna dell’Unione attraverso un altro Stato membro siano accompagnati da certificati sanitari in cui si attesta che:
i)
gli animali soddisfano almeno le prescrizioni di cui al presente capo per i movimenti di ungulati o pollame detenuti destinati alla macellazione nello Stato membro in cui è situato il punto di uscita;
e
ii)
in caso di animali delle specie elencate per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), gli animali sono almeno conformi alle disposizioni dell’ quando il punto di uscita è situato in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24).
Storico versioni
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