Art. 79
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli altri ungulati detenuti
In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli altri ungulati detenuti
1. Il certificato sanitario per gli altri ungulati detenuti, ad eccezione degli altri ungulati detenuti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’ e, ove applicabile, all’.
2. Il certificato sanitario per gli altri ungulati detenuti spostati direttamente, o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta, in un macello di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’.
Storico versioni
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