Art. 70 · Deroga per i movimenti di animali terrestri di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri

Art. 70

Deroga per i movimenti di animali terrestri di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di animali terrestri di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri Le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano ai movimenti di animali terrestri di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso un altro Stato membro.
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