Art. 65 · Norme speciali per i movimenti di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri

Art. 65

Norme speciali per i movimenti di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Norme speciali per i movimenti di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri 1.   Gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali spostano in un altro Stato membro i loro circhi e le loro esibizioni di animali solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) essi forniscono all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato il circo itinerante o l’esibizione di animali un itinerario dei movimenti previsti verso un altro Stato membro almeno 10 giorni lavorativi prima della partenza; b) il documento di trasporto di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che accompagna tutti gli animali destinati ad essere spostati è debitamente aggiornato, e i) il documento di identificazione individuale per ogni cane, gatto e furetto destinato ad essere spostato di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 è debitamente compilato con le informazioni di cui all’, lettera b), punti i) e ii); ii) il documento di identificazione per il gruppo di volatili in cattività destinato ad essere spostato di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 è debitamente aggiornato; c) nei 12 mesi precedenti la partenza: i) i bovini, gli ovini, i caprini, i camelidi e i cervidi sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1; ii) i bovini, i caprini e i cervidi sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1; iii) i colombi sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; d) tutti gli animali dei circhi itineranti e delle esibizioni di animali sono stati sottoposti a ispezione da parte del veterinario ufficiale nei 10 giorni lavorativi precedenti la partenza del circo itinerante e dell’esibizione di animali e sono risultati clinicamente sani per quanto riguarda le malattie elencate come applicate alle specie elencate o alle categorie di animali. 2.   Gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali spostano in un altro Stato membro o in una sua zona animali detenuti appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae solo se in conformità ad almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689. 3.   In deroga al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di tali animali che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona a) aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689; o b) privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
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