Art. 63 · Prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti da stabilimenti diversi da quelli confinati verso uno stabilimento confinato

Art. 63

Prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti da stabilimenti diversi da quelli confinati verso uno stabilimento confinato

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti da stabilimenti diversi da quelli confinati verso uno stabilimento confinato 1.   Gli operatori spostano in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti diversi dai primati provenienti da stabilimenti diversi da quelli confinati solo se in conformità alle seguenti prescrizioni: a) gli animali sono sottoposti a quarantena durante un periodo appropriato per le malattie elencate per le specie destinate a essere spostate, pari comunque ad almeno 30 giorni, e durante tale periodo sono detenuti: i) prima di essere spostati, in uno stabilimento riconosciuto di quarantena o in strutture di quarantena di un altro stabilimento confinato; o ii) dopo essere stati spostati, in una struttura di quarantena dello stabilimento confinato di destinazione finale; b) quando vengono spostati gli animali non presentano segni clinici delle malattie elencate per le specie né segni che possano far sospettare tali malattie; c) gli animali soddisfano le prescrizioni in materia di identificazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/2035 pertinenti per le specie; d) gli animali soddisfano le prescrizioni in materia di vaccinazione, trattamento o prove stabilite nel presente regolamento che si applicano ai movimenti degli animali. 2.   Gli operatori spostano in uno stabilimento confinato primati detenuti solo se in conformità a norme almeno altrettanto rigorose di quelle stabilite dal codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2018, rispettivamente agli articoli da 5.9.1 a 5.9.5 per quanto riguarda le misure di quarantena applicabili ai primati, e all’.12.4 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena per i primati provenienti da un ambiente non controllato, e se tali movimenti sono stati autorizzati a) in caso di movimenti all’interno di uno Stato membro, dall’autorità competente di tale Stato membro, o b) in caso di movimenti verso un altro Stato membro, mediante un accordo tra l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione.
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