Art. 57
Obbligo di informazione delle autorità competenti per quanto riguarda la deroga agli obblighi di vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti
In vigore dal 17 dic 2019
Obbligo di informazione delle autorità competenti per quanto riguarda la deroga agli obblighi di vaccinazione antirabbica per cani, gatti e furetti
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sull’accettazione in generale di cani, gatti e furetti di meno di 12 settimane che non sono stati vaccinati contro la rabbia, o di cani, gatti e furetti di età compresa tra 12 e 16 settimane che sono stati vaccinati contro la rabbia, ma che non adempiono ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, lettera a), provenienti da altri Stati membri.
Storico versioni
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