Art. 56
Deroga all’obbligo di vaccinazione antirabbica per i movimenti di cani, gatti e furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga all’obbligo di vaccinazione antirabbica per i movimenti di cani, gatti e furetti diversi dai movimenti a carattere non commerciale
In deroga all’, lettera b), punto i), i detentori di animali da compagnia possono spostare in un altro Stato membro cani, gatti e furetti di meno di 12 settimane che non sono stati vaccinati contro la rabbia, o cani, gatti e furetti di età compresa tra 12 e 16 settimane che sono stati vaccinati contro la rabbia, ma che non adempiono ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, detenuti come animali da compagnia in abitazioni private purché:
a)
lo Stato membro di destinazione abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; e
b)
sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
il certificato sanitario di cui all’ è accompagnato da una dichiarazione del detentore di animali da compagnia che attesta che nel periodo compreso fra la nascita e la partenza gli animali non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici delle specie elencate per l’infezione da virus della rabbia;
o
ii)
il documento di identificazione della madre, da cui gli animali di cui al presente paragrafo sono ancora dipendenti, permette di stabilire che la madre, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1.
Storico versioni
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