Art. 54
Deroga agli obblighi di vaccinazione antirabbica e di trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga agli obblighi di vaccinazione antirabbica e di trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis
1. In deroga all’, lettera b), punto i), gli operatori possono spostare in un altro Stato membro cani, gatti e furetti di meno di 12 settimane e che non sono stati vaccinati contro la rabbia, o di età compresa tra 12 e 16 settimane che sono stati vaccinati contro la rabbia, ma che non adempiono ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1, purché:
a)
lo Stato membro di destinazione abbia autorizzato tali movimenti in generale e abbia informato il pubblico su un sito web dedicato che tali movimenti sono autorizzati; e
b)
sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
il certificato sanitario di cui all’ è accompagnato da una dichiarazione dell’operatore che attesta che nel periodo compreso fra la nascita e la partenza gli animali non sono stati a contatto con animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti dal virus della rabbia o con animali selvatici delle specie elencate per l’infezione da virus della rabbia;
o
ii)
il documento di identificazione della madre, da cui gli animali di cui al presente paragrafo sono ancora dipendenti, permette di stabilire che la madre, prima della loro nascita, è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1.
2. In deroga all’, lettera b), punti i) e ii), gli operatori possono spostare in uno stabilimento confinato, mediante trasporto diretto, cani, gatti e furetti non vaccinati contro la rabbia e cani non sottoposti a trattamento contro l’infestazione da Echinococcus multilocularis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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