Art. 52
Deroga per i movimenti di bombi da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di bombi da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale verso altri Stati membri
In deroga all’, lettera b), gli operatori possono spostare bombi da stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale verso altri Stati membri solo se gli animali sono conformi all’, lettera a), e purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
i bombi sono stati allevati isolati in unità epidemiologiche separate, con ciascuna colonia in un contenitore chiuso nuovo o pulito e disinfettato prima dell’uso;
b)
le indagini effettuate periodicamente sull’unità epidemiologica secondo procedure operative standard scritte non hanno rilevato l’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) all’interno dell’unità epidemiologica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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