Art. 51 · Prescrizioni per i movimenti di bombi verso altri Stati membri

Art. 51

Prescrizioni per i movimenti di bombi verso altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di bombi verso altri Stati membri Gli operatori spostano bombi in altri Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) non presentano segni di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare); b) provengono da uno stabilimento situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) o della sua presenza confermata. Tali prescrizioni non si applicano ai bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale spostati conformemente all’.
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