Art. 49 · Deroga per i movimenti di api mellifere regine verso altri Stati membri

Art. 49

Deroga per i movimenti di api mellifere regine verso altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Deroga per i movimenti di api mellifere regine verso altri Stati membri In deroga all’, lettera b), punto ii), gli operatori possono spostare api mellifere regine se tali animali soddisfano le prescrizioni di cui all’, lettera a), e lettera b), punti i) e iii), e le seguenti prescrizioni: a) nell’apiario di origine non sono stati segnalati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e tale apiario è situato a una distanza minima di 30 km dai confini di una zona di protezione di almeno 20 km di raggio istituita dall’autorità competente intorno a un focolaio confermato di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare); b) l’apiario di origine non è situato in una zona soggetta a misure di protezione stabilite dall’Unione a causa della presenza confermata di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare); c) l’apiario di origine è situato in una zona in cui l’autorità competente provvede a una sorveglianza annuale continua per il rilevamento dell’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare), in modo da garantire un livello di confidenza almeno del 95 % nel rilevare tale infestazione se almeno il 2 % degli apiari sono infestati; d) durante la stagione di produzione l’apiario di origine è ispezionato mensilmente dall’autorità competente, con esito negativo, in modo da garantire un livello di confidenza almeno del 95 % nel rilevare l’infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) se almeno il 2 % degli alveari sono infestati; e) le regine sono ingabbiate singolarmente insieme a un massimo di 20 operaie accompagnatrici.
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