Art. 48 · Prescrizioni per i movimenti di api mellifere verso altri Stati membri

Art. 48

Prescrizioni per i movimenti di api mellifere verso altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di api mellifere verso altri Stati membri Gli operatori spostano in altri Stati membri api mellifere in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresa la covata, solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) gli animali e gli alveari di origine non presentano segni di peste americana, infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) o infestazione da Tropilaelaps spp.; b) provengono da un apiario situato al centro di un cerchio avente un raggio minimo di: i) 3 km, in cui non sono stati segnalati casi di peste americana nei 30 giorni precedenti la partenza e che non è soggetto a restrizioni a causa di un focolaio di peste americana; ii) 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da Aethina tumida (piccolo coleottero dell’alveare) o della sua presenza confermata, tranne qualora sia prevista una deroga a norma dell’; iii) 100 km, in cui non sono stati segnalati casi di infestazione da Tropilaelaps spp. e che non è soggetto a restrizioni a causa di un caso sospetto di infestazione da Tropilaelaps spp. o della sua presenza confermata.
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