Art. 46
Deroghe per i movimenti di ungulati destinati a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi
In vigore dal 17 dic 2019
Deroghe per i movimenti di ungulati destinati a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi
1. Le condizioni di cui all’articolo 126, paragrafo 2, e all’articolo 134, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e agli del presente regolamento non si applicano ai movimenti di ungulati detenuti verso un altro Stato membro ai fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi.
2. L’autorizzazione dello Stato membro di cui all’articolo 133, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429 non è richiesta nei casi in cui equini registrati certificati individualmente condividono lo stesso mezzo di trasporto per essere trasportati in un altro Stato membro ai fini della partecipazione a una delle attività di cui al paragrafo 1.
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