Art. 45
Norme dettagliate relative alle misure di biosicurezza per le operazioni di raccolta
In vigore dal 17 dic 2019
Norme dettagliate relative alle misure di biosicurezza per le operazioni di raccolta
1. Gli operatori di stabilimenti riconosciuti per le operazioni di raccolta provvedono affinché:
a)
lo stabilimento o i locali di stabulazione degli animali epidemiologicamente separati all’interno dello stabilimento siano svuotati degli animali e puliti e disinfettati a intervalli regolari, non superiori a 14 giorni di occupazione ininterrotta;
b)
gli pneumatici dei mezzi di trasporto da cui gli animali sono scaricati o sui cui gli animali sono caricati siano disinfettati prima di lasciare lo stabilimento.
2. Gli operatori che effettuano le operazioni di raccolta di ungulati o pollame detenuti su mezzi di trasporto provvedono affinché gli pneumatici dei mezzi di trasporto siano disinfettati prima di lasciare lo stabilimento di origine.
Storico versioni
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