Art. 44 · Norme specifiche per le operazioni di raccolta effettuate su mezzi di trasporto

Art. 44

Norme specifiche per le operazioni di raccolta effettuate su mezzi di trasporto

In vigore dal 17 dic 2019
Norme specifiche per le operazioni di raccolta effettuate su mezzi di trasporto Gli operatori di stabilimenti che detengono ungulati o pollame destinati ad essere raggruppati sul mezzo di trasporto prima di essere spostati in un altro Stato membro provvedono affinché il carico sia effettuato nello stabilimento senza che il mezzo di trasporto entri nei locali in cui sono detenuti gli animali.
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