Art. 106 · Responsabilità dell’autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri

Art. 106

Responsabilità dell’autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri

In vigore dal 17 dic 2019
Responsabilità dell’autorità competente relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri L’autorità competente dello Stato membro di origine che invia una notifica all’autorità competente dello Stato membro di destinazione conformemente all’articolo 155, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 fornisce le informazioni relative a ciascuna partita di animali selvatici terrestri destinata a essere spostata in un altro Stato membro quali previste all’allegato VIII, parte 1, punto 3, lettere da a) a d).
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