Art. 100
Designazione delle regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti
In vigore dal 17 dic 2019
Designazione delle regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti
Nel designare le regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti di cui agli , gli Stati membri provvedono affinché:
a)
tutte le parti del loro territorio rientrino almeno in una regione;
b)
ogni regione designata ricada sotto la responsabilità di un’autorità competente designata per la certificazione sanitaria in tale regione;
c)
l’autorità competente responsabile per la regione designata abbia accesso all’IMSOC;
d)
il personale dell’autorità competente responsabile per la regione designata possieda capacità e conoscenze adeguate e abbia ricevuto una formazione specifica, o abbia acquisito un’esperienza pratica equivalente, nell’utilizzo dell’IMSOC per la produzione, il trattamento e la trasmissione delle informazioni di cui agli .
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