Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251
In vigore dal 17 dic 2019
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251
Nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 è inserito il seguente articolo 30 bis:
«Articolo 30 bis
Trattamento dei derivati in relazione a cartolarizzazioni a fini di copertura
1. In deroga all’, paragrafo 2, e nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nelle procedure di gestione del rischio le controparti possono prevedere quanto segue in relazione ai contratti derivati OTC conclusi da una società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione quale definita all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012:
a)
la società veicolo per la cartolarizzazione non costituisce il margine di variazione, che però è raccolto in contante presso la controparte e restituito alla controparte quando è dovuto;
b)
il margine iniziale non è costituito né raccolto.
2. Il paragrafo 1 si applica se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la controparte del derivato OTC concluso con la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori della nota di cartolarizzazione con rango più elevato, a condizione che la controparte non sia né la parte insolvente né quella interessata;
b)
la società veicolo per la cartolarizzazione in relazione alla cartolarizzazione a cui è associato il contratto derivato OTC, è soggetta, su base continuativa, a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari ad almeno il 2 % delle note in essere;
c)
il paniere di compensazione non comprende i contratti derivati OTC non collegati alla cartolarizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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