Art. 7 · Requisiti di qualità

Art. 7

Requisiti di qualità

In vigore dal 16 dic 2019
Requisiti di qualità 1.   La Commissione (Eurostat) monitora la qualità del tasso di disoccupazione mensile complessivo, secondo la definizione dell’ILO, che è pubblicato dagli Stati membri (opzioni 1 e 3) o da Eurostat (opzione 2) come indicatore chiave. 2.   La qualità del tasso di disoccupazione mensile complessivo è monitorata ogni tre anni mediante gli indicatori e le soglie di cui all’allegato IV.
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