Art. 4
Popolazioni statistiche, unità di osservazione e regole sui rispondenti
In vigore dal 16 dic 2019
Popolazioni statistiche, unità di osservazione e regole sui rispondenti
1. La popolazione di riferimento per il dominio delle forze di lavoro si compone di tutte le persone abitualmente dimoranti in famiglia nel territorio dello Stato membro.
2. La rilevazione dei dati per il dominio delle forze di lavoro è effettuata su un campione di famiglie o un campione di persone appartenenti a famiglie come unità di osservazione.
3. Sono fornite informazioni per:
a)
ogni persona di qualunque età sulle tematiche «aspetti di carattere tecnico» e «caratteristiche della persona e della famiglia»;
b)
ogni persona di età compresa tra i 15 e i 74 anni sulla tematica «partecipazione all’istruzione e alla formazione»;
c)
ogni persona di età compresa tra i 15 e gli 89 anni per le variabili trimestrali, annuali e biennali su tutte le altre tematiche;
d)
ogni persona di età compresa tra i 15 e i 74 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulle tematiche dettagliate «situazione occupazionale dei migranti e dei loro figli» e «infortuni sul lavoro e altri problemi di salute connessi all’attività lavorativa»;
e)
ogni persona di età compresa tra i 50 e i 74 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulla tematica dettagliata «pensioni e partecipazione al mercato del lavoro»;
f)
ogni persona di età compresa tra i 15 e i 34 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulle tematiche dettagliate «giovani nel mercato del lavoro» e «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione»;
g)
ogni persona di età compresa tra i 18 e i 74 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulla tematica dettagliata «conciliazione tra vita familiare e professionale»;
h)
ogni persona occupata di età compresa tra i 15 e i 74 anni per le variabili con cadenza di otto anni sulla tematica dettagliata «organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro».
Tutte le classi di età includono i limiti di età ivi specificati.
4. Sono consentite le interviste indirette, ma il loro numero deve essere limitato al minimo indispensabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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