Art. 10 · Diffusione dei dati

Art. 10

Diffusione dei dati

In vigore dal 16 dic 2019
Diffusione dei dati 1.   Nell’ambito della relazione trimestrale sull’accuratezza descritta nell’allegato III, punto 2, del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) due limiti di affidabilità. La Commissione (Eurostat) si avvale di tali limiti di affidabilità per la diffusione dei dati. 2.   Al fine di produrre serie storiche ininterrotte retrospettive degli indicatori principali a partire dal primo trimestre del 2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), entro il 31 dicembre 2021, in alternativa: a) i fattori di correzione da applicare ai dati retrospettivi per ciascun indicatore di cui al paragrafo 3 del presente articolo; b) le serie storiche complete che coprono il periodo compreso tra il primo trimestre del 2009 e il quarto trimestre del 2020 per ciascun indicatore di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Gli indicatori per i quali sono richieste serie storiche ininterrotte retrospettive sono i livelli di occupazione e di disoccupazione in migliaia, disaggregati per sesso e per le classi di età 15-24 anni, 25-64 anni, 65 anni e più e, solo per l’occupazione, per la classe di età 20-64 anni. 4.   I fattori di correzione per il calcolo retrospettivo, le serie storiche retrospettive complete e i relativi metadati per le serie storiche ininterrotte retrospettive, richiesti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, sono inviati utilizzando il formato fornito dalla Commissione (Eurostat).
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