Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 2019
Un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è aperto a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati con i codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099), originari della Repubblica popolare cinese e prodotti da Universal Cycle Corporation (Guangzhou) (codice aggiuntivo TARIC C453).
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