Art. 4 · Metodi per l’individuazione di organismi nocivi specificati sul materiale specificato

Art. 4

Metodi per l’individuazione di organismi nocivi specificati sul materiale specificato

In vigore dal 13 dic 2019
Metodi per l’individuazione di organismi nocivi specificati sul materiale specificato 1.   Il materiale specificato è soggetto a un esame visivo e, se applicabile per la biologia del materiale e degli organismi nocivi, è sottoposto a campionamento e a prove utilizzando metodi appropriati per individuare la presenza di organismi nocivi specificati. Tali esami, campionamenti e prove sono eseguiti nei periodi appropriati e durano il tempo necessario all’individuazione di detti organismi nocivi. 2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, le piante da impianto sono tenute sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per tutto il tempo necessario in base alla biologia delle piante, in condizioni che permettono di individuare la presenza degli organismi nocivi specificati o di qualsiasi infezione latente o asintomatica causata da tali organismi nocivi, e utilizzando i metodi appropriati a tal fine.
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