Art. 14 · Risorse informatiche

Art. 14

Risorse informatiche

In vigore dal 29 nov 2019
Risorse informatiche La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni contiene le seguenti informazioni sulle risorse informatiche: a) la descrizione dettagliata del sistema informatico utilizzato dal richiedente per fornire servizi di base inerenti a cartolarizzazione, compresa una descrizione indicante quale sistema informatico sarà utilizzato per ciascun tipo di cartolarizzazione e di esposizione sottostante di cui all’, paragrafo 2, lettera e); b) i pertinenti requisiti operativi, le specifiche funzionali e tecniche, la capacità di memoria, la scalabilità del sistema (sia per espletare le sue funzioni che per gestire gli incrementi delle informazioni da trattare e delle richieste di accesso), i limiti massimi delle dimensioni dei dati trasmessi in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/1229 della Commissione (8), l’architettura e la progettazione tecnica del sistema, il modello e i flussi dei dati, le operazioni, le procedure amministrative e i manuali; c) la descrizione dettagliata dei dispositivi d’utente messi a punto dal richiedente per fornire servizi agli utenti; d) le politiche e le procedure di investimento e rinnovo in materia di risorse informatiche del richiedente, compreso il ciclo di riesame e sviluppo dei sistemi del richiedente e delle politiche relative alla gestione delle versioni e ai test; e) un documento che descriva nel dettaglio il modo in cui il richiedente ha attuato, mediante uno schema XML (Extensible Markup Language), i modelli di segnalazione che figurano negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione (9), negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione (10) e qualsiasi messaggio XML supplementare, utilizzando le specifiche messe a disposizione dall’ESMA; f) le politiche e le procedure per gestire eventuali modifiche dei modelli di segnalazione stabiliti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225.
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