Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 nov 2019
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’allegato I. 2.   Inoltre si intende per: a) «praticamente esenti da organismi nocivi»: una presenza sufficientemente bassa di organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, sulle piante da impianto o sulle piante da frutto, tale da garantire un’accettabile qualità e valore di utilizzo di dette piante; b) «dichiarazione ufficiale»: un certificato fitosanitario di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, un passaporto delle piante di cui all’articolo 78 del medesimo regolamento, il marchio per materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti di cui all’articolo 96 di tale regolamento o gli attestati ufficiali di cui all’articolo 99 di detto regolamento; c) «approccio sistemico»: l’integrazione di diverse misure di gestione del rischio, di cui almeno due ad azione indipendente che, se applicate insieme, raggiungono un livello di protezione adeguato nei confronti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.
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