Art. 17 · Misure transitorie

Art. 17

Misure transitorie

In vigore dal 28 nov 2019
Misure transitorie Le sementi e le altre piante da impianto introdotte o spostate nel territorio dell’Unione o prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle prescrizioni applicabili delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE, relative alla presenza di ORNQ prima di tale data, possono essere introdotte o spostate nel territorio dell’Unione fino al 14 dicembre 2020, purché siano conformi a tali prescrizioni. Dal 14 dicembre 2020 gli si applicano a tutte le piante da impianto disciplinate dal presente regolamento. I passaporti delle piante prescritti dal presente regolamento per lo spostamento nel territorio dell’Unione di sementi e altre piante da impianto che beneficiano del periodo di transizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo certificano, fino al 14 dicembre 2020, solo la conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o alle misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.
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