Art. 17 · Deroghe

Art. 17

Deroghe

In vigore dal 27 nov 2019
Deroghe 1.   Il presente regolamento non si applica agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP né alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti e che sono imprese a tutti gli effetti, a prescindere dalla loro forma giuridica, comprese le persone fisiche o i lavoratori autonomi, a condizione che occupino meno di tre persone. 2.   Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento agli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e alle imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e alle AEV le decisioni adottate a norma del paragrafo 2.
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