Art. 14 · Autorità competenti

Art. 14

Autorità competenti

In vigore dal 27 nov 2019
Autorità competenti 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate conformemente alla legislazione settoriale, in particolare la legislazione settoriale indicata all’, paragrafo 3, del presente regolamento e conformemente alla direttiva 2013/36/UE, controllino il rispetto da parte dei partecipanti al mercato e dei consulenti finanziari dei requisiti imposti dal presente regolamento. Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento. 2.   Ai fini del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento.
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