Art. 12
Riesame delle informazioni comunicate
In vigore dal 27 nov 2019
Riesame delle informazioni comunicate
1. I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell’, dell’ o dell’, siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata.
2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, ai consulenti finanziari per quanto riguarda le informazioni pubblicate in conformità degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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