Art. 8 · Verifica del capitale del gruppo

Art. 8

Verifica del capitale del gruppo

In vigore dal 27 nov 2019
Verifica del capitale del gruppo 1.   In deroga all’, le autorità competenti possono autorizzare l’applicazione del presente articolo nel caso di strutture di gruppo considerate sufficientemente semplici, a condizione che non vi siano rischi significativi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso che altrimenti richiederebbero una vigilanza su base consolidata. Le autorità competenti informano l’ABE quando autorizzano l’applicazione del presente articolo. 2.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «strumenti di fondi propri»: i fondi propri quali definiti all’ del presente regolamento senza applicare le deduzioni di cui all’, paragrafo 1, lettera i), all’, lettera d), e all’, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; b) i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all’. 3.   Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione e altre società che siano imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali o agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, dispongono come minimo di strumenti di fondi propri sufficienti a coprire la somma degli elementi seguenti: a) la somma dell’intero valore contabile di tutte le loro partecipazioni, crediti subordinati e strumenti di cui all’, paragrafo 1, lettera i), all’, lettera d), e all’, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento; e b) l’importo totale di tutte le loro passività potenziali nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento. 4.   Le autorità competenti possono autorizzare una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione e ogni altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, una società strumentale o un agente collegato del gruppo di imprese di investimento, a detenere un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all’importo calcolato in applicazione del paragrafo 3, a condizione che tale importo non sia inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati che sono filiazioni, e dell’importo totale di tutte le passività potenziali nei confronti di tali soggetti. Ai fini del presente paragrafo, i requisiti di fondi propri per le imprese che sono filiazioni di cui al primo comma che sono situate in paesi terzi sono i requisiti di fondi propri nozionali che garantiscono un livello di prudenza soddisfacente per coprire i rischi derivanti da tali imprese che sono filiazioni, quali approvati dalle pertinenti autorità competenti. 5.   Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione dispongono di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le imprese di investimento, le holding di investimento, le società di partecipazione finanziaria mista, gli enti finanziari, le società strumentali e gli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento.
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