Art. 57
Disposizioni transitorie
In vigore dal 27 nov 2019
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli da 43 a 51 si applicano ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni a decorrere dal 26 giugno 2026.
2. Fino al 26 giugno 2026 o dalla data di applicazione agli enti creditizi del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda di quale data intervenga per ultima, le imprese di investimento applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630, ai fini del calcolo del K-NPR.
3. In deroga all’, paragrafo 1, lettere a) e c), le imprese di investimento possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 pari a:
a)
due volte il pertinente requisito di fondi propri a norma della parte tre, titolo I, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, subordinatamente all’articolo 93, paragrafo 1, di detto regolamento, con riferimento ai livelli di capitale iniziale fissati dal titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, che si sarebbero applicati se l’impresa di investimento avesse continuato ad essere soggetta ai requisiti di fondi propri di detto regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2019/630; o
b)
due volte il requisito applicabile relativo alle spese fisse generali di cui all’ del presente regolamento, se l’impresa di investimento non esisteva al 26 giugno 2021 o precedentemente;
4. In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), le imprese di investimento possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 come segue:
a)
le imprese di investimento che erano soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale prima del 26 giugno 2021 possono limitare il loro requisito di fondi propri a due volte il requisito applicabile in materia di capitale iniziale di cui al titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, ad eccezione rispettivamente dell’, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’, paragrafo 2, di detta direttiva;
b)
le imprese di investimento che esistevano prima del 26 giugno 2021 possono limitare i loro requisiti patrimoniali minimi permanenti a quelli previsti all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, con riferimento ai livelli di capitale iniziale fissati dal titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, che si sarebbero applicati se l’impresa di investimento avesse continuato ad essere soggetta a detto regolamento, fatto salvo un aumento annuale dell’importo di tali requisiti di almeno 5 000 EUR nel periodo di cinque anni;
c)
le imprese di investimento che esistevano prima del 26 giugno 2021, che non sono autorizzate a prestare i servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 1), 2), 4) e 5), di tale direttiva, che non sono autorizzate a detenere denaro dei clienti o titoli appartenenti ai loro clienti e che, pertanto, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti, possono limitare il loro requisito patrimoniale minimo permanente ad almeno 50 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 5 000 nel periodo di cinque anni.
5. Le deroghe di cui al paragrafo 4 cessano di applicarsi qualora l’autorizzazione dell’impresa di investimento sia prorogata fino al 26 giugno 2021 o dopo tale data, in modo che sia necessario un importo maggiore di capitale iniziale a norma dell’ della direttiva (UE) 2019/2034.
6. In deroga all’, le imprese di investimento che esistevano prima del 25 dicembre 2019 e che operano per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che operano per conto di altri membri dei medesimi mercati e sono garantite da partecipanti diretti dei medesimi mercati, a condizione che l’esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa di investimento sia assunta dai partecipanti diretti dei mercati medesimi, possono limitare i loro requisiti di fondi propri per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 ad almeno 250 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 100 000 EUR nel periodo di cinque anni.
A prescindere dal fatto che un’impresa di investimento di cui al presente paragrafo si avvalga o meno della deroga di cui al primo comma, il paragrafo 4, lettera a), non le si applica.
Storico versioni
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