Art. 13
Requisito relativo alle spese fisse generali
In vigore dal 27 nov 2019
Requisito relativo alle spese fisse generali
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, lettera a), il requisito relativo alle spese fisse generali è pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente. Le imprese di investimento utilizzano i dati derivanti dalla disciplina contabile applicabile.
2. Qualora ritenga che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un’impresa di investimento, l’autorità competente può adeguare l’importo del capitale di cui al paragrafo 1.
3. Nei casi in cui il periodo di attività di un’impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dalla data in cui ha iniziato a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento, la stessa utilizza, per il calcolo di cui al paragrafo 1, le spese fisse generali previste incluse nelle sue proiezioni per le negoziazioni dei primi 12 mesi, presentate con la domanda di autorizzazione.
4. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare il calcolo del requisito di cui al paragrafo 1 che include almeno gli elementi seguenti per la deduzione:
a)
bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono dal profitto netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione;
b)
quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;
c)
altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;
d)
commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde;
e)
provvigioni per gli agenti collegati;
f)
spese non ricorrenti da attività non ordinarie.
L’ABE specifica inoltre ai fini del presente articolo la nozione di cambiamento sostanziale.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:2033:oj#art-13