Art. 12 · Imprese di investimento piccole e non interconnesse

Art. 12

Imprese di investimento piccole e non interconnesse

In vigore dal 27 nov 2019
Imprese di investimento piccole e non interconnesse 1.   Le imprese di investimento sono considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse ai fini del presente regolamento se soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) l’AUM misurato in conformità dell’ è inferiore a 1,2 miliardi di EUR; b) il COH misurato in conformità dell’ è inferiore a: i) 100 milioni di EUR al giorno per le operazioni a pronti; o ii) 1 miliardo di EUR al giorno per i derivati; c) l’ASA misurato in conformità dell’ è pari a zero; d) il CMH misurato in conformità dell’ è pari a zero; e) il DTF misurato in conformità dell’ è pari a zero; f) l’NPR o il CMG misurato in conformità degli è pari a zero; g) il TCD misurato in conformità dell’ è pari a zero; h) il totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell’impresa di investimento è inferiore a 100 milioni di EUR; i) i ricavi totali lordi annuali derivanti dai servizi e dalle attività di investimento dell’impresa di investimento sono inferiori a 30 milioni di EUR calcolati quale media in base ai dati annuali del periodo di due anni immediatamente precedente un dato esercizio finanziario. In deroga alle disposizioni del titolo II, ai fini del primo comma, lettere a), b), c), e), f) nella misura in cui tale lettera si riferisce all’NPR, e g) si applicano i valori di fine giornata. Ai fini del primo comma, lettera f), nella misura in cui tale lettera si riferisce al CMG, si applicano i valori infragiornalieri. Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera d), e fatto salvo l’, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e gli della direttiva delegata (UE) 2017/593, si applicano i valori infragiornalieri, salvo ove vi sia stato un errore nella registrazione o nella riconciliazione dei conti che indichi erratamente che un’impresa di investimento ha violato la soglia zero di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), e che è risolto entro il termine del giorno lavorativo. L’impresa di investimento informa senza indugio l’autorità competente in merito all’errore, alle cause che lo hanno provocato e alla sua correzione. Ai fini del primo comma, lettere h) e i), si applicano i livelli al termine dell’ultimo esercizio finanziario per cui i conti sono stati finalizzati e approvati dall’organo di gestione. Se i conti non sono stati finalizzati e approvati dopo che siano trascorsi sei mesi dal termine dell’ultimo esercizio finanziario l’impresa di investimento utilizza conti provvisori. Le imprese di investimento possono misurare i valori di cui al primo comma, lettere a) e b), utilizzando i metodi specificati al titolo II, con l’eccezione che la misurazione è effettuata per un periodo di 12 mesi senza escludere gli ultimi tre valori mensili. Le imprese di investimento che scelgono questo metodo di misurazione ne informano l’autorità competente e applicano il metodo scelto per un periodo ininterrotto non inferiore a 12 mesi consecutivi. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h) e i) si applicano in modo combinato per tutte le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo. Ai fini della misurazione dei ricavi totali lordi annuali di cui al paragrafo 1, lettera i), le imprese di investimento possono escludere qualsiasi eventuale doppio conteggio derivante in relazione ai ricavi lordi generati all’interno del gruppo. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), si applicano a ciascuna impresa di investimento su base individuale. 3.   Se un’impresa di investimento non soddisfa più tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, essa cessa immediatamente di essere considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa. In deroga al primo comma, se un’impresa di investimento non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h) o i) ma continua a soddisfare le condizioni di cui alle lettere da c) a g) del medesimo paragrafo, essa cessa di essere considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa dopo un periodo di tre mesi, calcolato a decorrere dalla data in cui la soglia è stata superata. L’impresa di investimento informa senza indugio l’autorità competente di eventuali violazioni di una soglia. 4.   Un’impresa di investimento che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che in seguito le soddisfa, è considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa solo dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui tali condizioni sono soddisfatte, a condizione che non si sia verificata alcuna violazione di una soglia durante tale periodo e l’impresa di investimento ne ha informato senza indugio l’autorità competente.
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