Art. 11
Requisiti di fondi propri
In vigore dal 27 nov 2019
Requisiti di fondi propri
1. Le imprese di investimento dispongono in ogni momento di fondi propri in conformità dell’ equivalenti almeno a D, dove D è definito come il più elevato tra gli elementi seguenti:
a)
il loro requisito relativo alle spese fisse generali calcolato conformemente all’;
b)
il loro requisito patrimoniale minimo permanente conforme all’; oppure
c)
il loro requisito relativo ai fattori K calcolato conformemente all’.
2. In deroga al paragrafo 1, se un’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all’, paragrafo 1, D è definito come l’importo più elevato tra quelli specificati al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Qualora ritengano che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un’impresa di investimento, le autorità competenti possono esigere che l’impresa di investimento sia soggetta a un diverso requisito di fondi propri di cui al presente articolo, conformemente al titolo IV, capo 2, sezione 4, della direttiva (UE) 2019/2034.
4. Le imprese di investimento, non appena ne vengono a conoscenza, informano l’autorità competente che non soddisfano più o non soddisferanno più i requisiti del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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