Art. 3
Condizioni operative
In vigore dal 15 nov 2019
Condizioni operative
1. Gli Stati membri possono vietare la circolazione nelle zone urbane o interurbane di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso, ove richiesto dalle autorità competenti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di tali zone, in particolare in zone in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui possono trovarsi utenti della strada vulnerabili.
2. I dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa nelle situazioni o nelle zone in cui è necessaria un’attenzione o una vigilanza particolare. Ciò può verificarsi:
a)
nel corso di manovre, quando si procede in retromarcia o quando si parcheggia il veicolo;
b)
quando il veicolo è parcheggiato;
c)
durante il carico o lo scarico di merci.
3. L’uso di dispositivi nel corso di operazioni di trasporto intermodale è soggetto alle seguenti prescrizioni:
a)
nel corso dei preparativi per il trasporto intermodale, nonché durante il trasporto intermodale stesso, i dispositivi devono trovarsi in posizione chiusa;
b)
i dispositivi non devono sporgere di oltre 25 mm su ciascun lato del veicolo e la larghezza totale del veicolo, compresi i dispositivi, non deve superare i 2 600 mm.
4. I dispositivi difettosi, non sicuri o malfunzionanti devono essere tenuti in posizione chiusa o, se possibile, rimossi immediatamente.
5. In deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera a), non è necessario che i dispositivi si trovino in posizione chiusa qualora, conformemente all’allegato I, parte B, punto 1.3.1.1.3, parte C, punto 1.3.1.1.3, e parte D, punto 1.4.1.1.3, del regolamento (UE) n. 1230/2012, non occorre che siano retraibili o pieghevoli se le prescrizioni relative alle dimensioni massime sono rispettate in tutte le condizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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