Art. 118 · Prevenzione dei conflitti di interesse

Art. 118

Prevenzione dei conflitti di interesse

In vigore dal 13 nov 2019
Prevenzione dei conflitti di interesse L'Agenzia adotta norme interne che impongono ai membri dei suoi organi e del suo personale di evitare, durante il rapporto di impiego o il mandato, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni. L'Agenzia garantisce la trasparenza delle lobby mediante un registro per la trasparenza e rendendo noti tutti i suoi incontri con terzi interessati. Nel registro per la trasparenza sono riportati tutti gli incontri e i contatti tra le parti interessate terze e il direttore esecutivo, dei vicedirettori esecutivi e dei capi divisione per quanto riguarda questioni attinenti ad appalti e gare per servizi, attrezzature o progetti e studi esternalizzati. L'Agenzia tiene un registro di tutti gli incontri del proprio personale con terzi interessati per quanto riguarda questioni attinenti ad appalti e gare per servizi, attrezzature o progetti e studi esternalizzati.
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