Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 nov 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «stabilimento di origine» si intende lo stabilimento di origine in un paese terzo, comprese le navi di paesi terzi, figurante negli elenchi redatti in relazione all’esportazione nell’Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi in conformità alla pertinente legislazione dell’Unione.
Storico versioni
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