Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ott 2019
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I paragrafi seguenti dell’ si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019: a) paragrafo 7, lettera b); b) paragrafo 12 per quanto riguarda l’articolo 70 bis, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
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