Art. 2
In vigore dal 24 ott 2019
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento non si applica tuttavia qualora, entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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