Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 2019
Nel regolamento (UE) n. 1284/2009 è inserito l'articolo seguente: "Articolo 16 bis 1.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono: a) per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato I; b) per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), la preparazione di modifiche dell'allegato I; c) per quanto riguarda la Commissione: i) l'aggiunta del contenuto dell'allegato I all'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di misure restrittive finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili; ii) il trattamento delle informazioni relative all'impatto di misure adottate a norma del presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. 2.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tai persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato I. 3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell'allegato II del presente regolamento e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.".
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