Art. 14 · Contributo finanziario speciale

Art. 14

Contributo finanziario speciale

In vigore dal 23 ott 2019
Contributo finanziario speciale Se le entrate provenienti dall’Unione speciale sono ricavate conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell’Atto di Ginevra, l’Unione può versare un contributo speciale entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell’Unione.
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