Art. 12 · Protezione transitoria per le denominazioni di origine originarie di un paese terzo registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona

Art. 12

Protezione transitoria per le denominazioni di origine originarie di un paese terzo registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona

In vigore dal 23 ott 2019
Protezione transitoria per le denominazioni di origine originarie di un paese terzo registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona 1.   Gli Stati membri che erano parte dell’Accordo di Lisbona prima dell’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra possono continuare a proteggere le denominazioni di origine originarie di un paese terzo che è parte dell’Accordo di Lisbona per mezzo di un sistema di protezione nazionale, con effetto a decorrere dalla data in cui l’Unione diventa parte contraente dell’Atto di Ginevra, per quanto riguarda le denominazioni di origine registrate da tale data nell’ambito dell’Accordo di Lisbona. 2.   La protezione di cui al paragrafo 1: a) è sostituita dalla protezione nell’ambito del sistema di protezione dell’Unione per una data denominazione di origine eventualmente concessa da una decisione adottata a norma dell’ del presente regolamento in seguito all’adesione del paese terzo interessato all’Atto di Ginevra, a condizione che la protezione concessa da una decisione adottata a norma dell’ del presente regolamento garantisca la continuità della protezione della denominazione di origine in questione nello Stato membro interessato; b) cessa di applicarsi a una data denominazione di origine quando vengono meno gli effetti della registrazione internazionale. 3.   Qualora una denominazione di origine originaria di un paese terzo non sia registrata a norma del presente regolamento, o se la protezione nazionale non è sostituita conformemente al paragrafo 2, lettera a), le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. 4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali. 5.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione le notifiche effettuate dall’Ufficio internazionale nell’ambito dell’Accordo di Lisbona. La Commissione provvede a sua volta a inoltrare tali notifiche a tutti gli altri Stati membri. 6.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiarano all’Ufficio internazionale di non poter garantire la protezione nazionale di una denominazione di origine di un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento che è registrata e notificata loro ai sensi dell’Accordo di Lisbona a decorrere dalla data in cui l’Unione diventa parte contraente dell’Atto di Ginevra.
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