Art. 11 · Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona

Art. 11

Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona

In vigore dal 23 ott 2019
Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona 1.   Per ciascuna denominazione di origine, originaria in uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto protetto ai sensi di uno dei regolamenti di cui all’ del presente regolamento, lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’, punto xvii), del medesimo, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere: a) la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra, se lo Stato membro interessato ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’ della decisione (UE) 2019/1754, oppure b) la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma entro il 14 novembre 2022. Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato, in coordinamento con la Commissione, verifica presso l’Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità della norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra. La Commissione autorizza mediante un atto di esecuzione lo Stato membro ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Per ciascuna denominazione di origine, originaria in uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto che rientra nell’ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento ma che non è protetto da alcuno di tali regolamenti, lo Stato membro interessato sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’, punto xvii), del medesimo Atto, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere: a) la registrazione di tale denominazione di origine ai sensi del pertinente regolamento, oppure b) l’annullamento della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui al primo comma, e presenta la corrispondente richiesta, entro il 14 novembre 2022. Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra, se ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’ della decisione (UE) 2019/1754, entro un anno dalla data di registrazione dell’indicazione geografica a norma del pertinente regolamento. Si applicano il terzo e il quarto comma del paragrafo 1. In caso di rifiuto della richiesta di registrazione ai sensi del regolamento applicabile e una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra non è stata presentata in conformità del terzo comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale. 3.   Per le denominazioni di origine di prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e per i quali non è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell’Unione, uno Stato membro che è già parte dell’Accordo di Lisbona può mantenere qualsiasi registrazione esistente nel registro internazionale. Tale Stato membro può inoltre presentare ulteriori domande di registrazione nel registro internazionale, nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, di siffatte denominazioni di origine originarie del proprio territorio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione il progetto di domanda di registrazione di dette denominazioni di origine; tale notifica comprende elementi volti a dimostrare che la domanda rispetta le prescrizioni per la registrazione nell’ambito dell’Accordo di Lisbona; e b) la Commissione non ha emesso un parere negativo nei due mesi successivi a tale notifica; un parere negativo può essere emesso solo previa consultazione dello Stato membro interessato e nei casi eccezionali e debitamente giustificati in cui gli elementi richiesti alla lettera a) non sono sufficienti a dimostrare che la domanda rispetta i requisiti per la registrazione nell’ambito dell’Accordo di Lisbona, oppure se la registrazione avrebbe un impatto negativo sulla politica commerciale dell’Unione. Qualora chieda ulteriori informazioni in relazione alla notifica effettuata a norma della lettera a) del secondo comma, la Commissione dispone di un mese di tempo per agire dal ricevimento delle informazioni richieste. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri di qualsiasi notifica effettuata a norma della lettera a) del secondo comma.
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